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Associazione Pescatori del Vanoi
Canal San Bovo TN

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Regolamento interno
1 L’ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI del VANOI consente all’Associato previo il pagamento del permesso, il diritto di  
pesca dal 05 Marzo 2023 al 30 settembre 2023 per le zone contrassegnate con le lettere A B C NK1 NK2 della sezione  
TORRENTI, dal 14 Maggio 2023 al 30 Settembre 2023 per la zona contrassegnata con la lettera D sezione del LAGO DI  
CALAITA, dal 01 luglio 2023 al 30 Settembre 2023 per la zona contrassegnata con la lettera L per il Lago di Reganel.
2 Il beneficiario di tale permesso si obbliga contrattualmente, oltre all’osservanza delle leggi Provinciali che disciplinano  
l’esercizio della pesca, anche al rispetto del Regolamento che l’Associazione ha adottato al fine di reprimere atti che  
danneggiano il proprio patrimonio ittico.
3 L’Associazione si riserva di costituirsi parte civile contro chiunque arrechi danno al patrimonio ittico.
NORME PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA
1 Il pescatore deve essere munito del permesso, rilasciato dall’Associazione, sul quale si dovrà segnare con penna indelebile il  
giorno prescelto e la zona, prima di iniziare l’attività di pesca.
2 E fatto obbligo segnare sul rigo corrispondente il giorno e la zona prescelta, ogni cattura, prima di riprendere l’attività di  
pesca; una barra obliqua deve segnare tutte le catture antimeridiane.
3 Tutte le catture di misura inferiore a quella stabilita dovranno essere rilasciate con la seguente modalità: nel caso che la  
sottomisura abbia l’amo conficcato nel labbro potrà essere liberata con la massima cautela; nel caso in cui abbia ingoiato  
l’amo, si dovrà tagliare la lenza possibilmente in acqua. In entrambi i casi non si dovrà mai toccare il pesce con le mani.
4 Ogni pescatore ha il dovere di prestarsi al controllo, e di esibire il libretto controllo catture al Guardapesca o agli organi  
preposti alla sorveglianza.
5 Ogni socio è invitato a segnalare alla Direzione per iscritto, eventuali infrazioni ai Regolamenti.
6 Il pesce catturato, deve essere conservato sul posto e non è cumulabile con quelli di altri pescatori.
7 La pesca è consentita a partire da un’ora prima che sorga il sole ad un’ora dopo il tramonto (orario astronomico).
8 Il pescatore ha il dovere di tenersi ad una distanza tale da un altro pescatore già sul posto, in modo da non intralciare  
l’esercizio della pesca.
9 Il socio, nonché l’Ospite, è tenuto a rispettare e a far rispettare la legge sulla pesca ed i seguenti obblighi e divieti.
10 Il libretto controllo catture va restituito alla Direzione entro il 30 OTTOBRE. A chi non restituirà il libretto debitamente  
compilato verrà rilasciato il permesso per l’anno successivo con una penalizzazione di 30 GIORNI dopo il versamento della  
quota sociale.
11 Si intende che ogni pescatore, in possesso del permesso di pesca dell’Associazione Pescatori del Vanoi, sia a conoscenza  
delle norme di legge che ne regolano l’attività.
12 L’Associazione Pescatori del Vanoi non risponde per danni e/o incidenti alle persone e/o alle cose di qualsiasi natura esse  
siano.
13 Il presente Regolamento, si intende accettato e condiviso da tutti: SOCI E OSPITI.
SEZIONE TORRENTI zone contrassegnate con le lettere A-B-C-NK1-NK2
• DIVIETO DI CATTURA DEL TEMOLO.
Limite massimo di catture giornaliere pari a 5 CON MISURA MINIMA DI cm 20, MARMORATA cm 35.
Zona NK1-NK2 (prelievo nullo) NESSUNA CATTURA pesca consentita con una sola canna con 1 mosca senza ardiglione, non  
è consentita la pesca con più mosche su unica lenza.
Divieto di pesca con il bigattino e la pasturazione di qualsiasi tipo.
È consentita la pesca con UNA SOLA CANNA, è vietata qualsiasi altra forma di pesca compresa con le mani.
Divieto di esercitare qualsiasi tipo di pesca dal 1° OTTOBRE FINO A NUOVA APERTURA.
L’Associazione pescatori del Vanoi rende noto che sono istituite 2 ZONE NO-KILL (prelievo nullo) denominate NK1-NK2, esse  
sono dislocate rispettivamente nel tratto del torrente VALSORDA che attraversa l’abitato di CAORIA e precisamente dalla  
briglia di captazione a monte del paese fino alla confluenza con il torrente VANOI e nel tratto del torrente VANOI dalla  
confluenza Rio Viosa fino a confluenza Val de Scala.
2- SEZIONE LAGO DI CALAITA zone contrassegnate con la lettera D
• LIMITE MASSIMO DI CATTURE GIORNALIERE PARI A 5 ESEMPLARI TOTALI TRA CUI TROTE FARIO CON MISURA cm 20 E 1  
ESEMPLARE DI LUCCIO CON MISURA cm. 60.
Divieto di pesca con il bigattino e con qualsiasi specie di pesce vivo o morto, è altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione.
È consentita la pesca con due canne e vietata qualsiasi altra forma di pesca compresa quella con le mani.
Obbligo di rispettare i giorni di apertura di pesca fissati.
3- SEZIONE LAGO DI REGANEL zona contrassegnata con la lettera L
• LIMITE MASSIMO DI CATTURE GIORNALIERE PARI A 3 SALMERINI CON MISURA cm 20.
Divieto di pesca con il bigattino e con qualsiasi specie di pesce vivo o morto, vietata qualsiasi forma di pasturazione.
È consentita la pesca con una canna e vietata qualsiasi altra forma di pesca compresa quella con le mani.
Obbligo di rispettare i giorni di apertura di pesca fissati.
4- PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1 PESCA DI SOTTOMISURE: ritiro del permesso di 2 mesi per ogni trota sottomisura.
2 PESCA NOTTURNA O IN PERIODI NON CONSENTITI: ritiro del permesso per 12 mesi.
3 PESCA con più attrezzi di quelli consentiti o non ammessi alla legge: ritiro del permesso per un mese.
4 CATTURA DI PESCI oltre il numero consentito: ritiro del permesso per un mese per ogni trota in più.
5 OFFESE AL GUARDAPESCA: ritiro del permesso per 4 mesi.
6 CUMULO DI PESCI catturati da parte di due o più pescatori: ritiro del permesso di un mese.
7 INOSSERVANZA DELLE REGOLE CONCERNENTI IL LAGO DI REGANEL: sospensione del permesso di 90 GIORNI (da scalare  
l’anno successivo in caso di sanzione a fine stagione).
8 PER INNOSSERVANZA di qualsiasi norma non compresa sopra: ritiro del permesso
di un mese.
In tutti i casi di infrazione alle norme del presente Regolamento e alle leggi Provinciali, il permesso di pesca verrà  
immediatamente ritirato dal Guardapesca e consegnato al Presidente dell’Associazione Pescatori del Vanoi.
Alla scadenza della sanzione, il Socio provvederà al suo ritiro presso l’Associazione.
I periodi di sospensione, saranno computati durante la stagione di pesca ed eventualmente si propagheranno nella stagione  
successiva.
Oltre alle presenti sanzioni, nei casi di violazioni al Regolamento alla Legge Provinciale, sarà elevato verbale di contravvenzione  
e inviato al Servizio Faunistico della Provincia di Trento.
Tutte le sospensioni di cui sopra saranno applicate direttamente dal CDA e sono INAPPELLABILI.
L’Associazione declina ogni responsabilità in caso di infortunio nell’esercizio della pesca.