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Associazione Pescatori del Vanoi
Canal San Bovo TN

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Regolamento interno
L’ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI del VANOI consente all’Associato previo il pagamento del permesso, il diritto di pesca dal 5 Febbraio al 30 Settembre nelle zone contrassegnata con la lettera C, dal 5 Marzo al 30 settembre per tutte le altre zone della sezione TORRENTI, dal 21 Maggio al 30 Settembre per la sezione del LAGO DI CALAITA, dal 01 luglio al 30 settembre per la zona L per il Lago di Reganel.
Il beneficiario di tale permesso si obbliga contrattualmente, oltre all’osservanza della leggi Provinciali che disciplinano l’esercizio della pesca, anche al rispetto del Regolamento
che l’Associazione ha adottato al fine di reprimere atti che danneggiano il proprio patrimonio ittico.
L’Associazione si riserva di costituirsi parte civile contro chiunque arrechi danno al patrimonio ittico.
NORME PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA
1 Il pescatore deve essere munito del permesso, rilasciato dall’Associazione, sul quale si dovrà segnare con penna indelebile il giorno prescelto e la zona, prima di iniziare l’attività di pesca.
2 E fatto obbligo segnare sul rigo corrispondente il giorno e la zona prescelta, ogni cattura,prima di riprendere l’attività di pesca; una barra obliqua deve segnare tutte le catture
antimeridiane.
3 Tutte le catture di misura inferiore a quella stabilita dovranno essere rilasciate con la seguente modalità:
nel caso che la sottomisura abbia l’amo conficcato nel labbro
potrà essere liberata con la massima cautela; nel caso in cui abbia ingoiato l’amo,si dovrà tagliare la lenza possibilmente in acqua. In entrambi i casi non si dovrà maitoccare il pesce con le mani.
4 Ogni pescatore ha il dovere di prestarsi al controllo, e di esibire il libretto controllo catture al Guardapesca o agli organi preposti alla sorveglianza.
5 Ogni socio è invitato a segnalare alla Direzione per iscritto, eventuali infrazioni ai Regolamenti.
6 Il pesce catturato, deve essere conservato sul posto e non è cumulabile con quelli di altri pescatori.
7 La pesca è consentita a partire da un’ora prima che sorga il sole ad un ora dopo il tramonto (orario astronomico).
8 Il pescatore ha il dovere di tenersi ad una distanza tale da un altro pescatore già sul posto in modo da non intralciare l’esercizio della pesca.
9 Il socio, nonché l’Ospite, è tenuto a rispettare e a far rispettare la legge sulla pesca ed i seguenti obblighi e divieti.
10 Il
libretto controllo catture va restituito alla Direzione entro il 30 OTTOBRE. A chi non restituirà il libretto debitamente compilato verrà rilasciato il permesso per l’anno successivo con una penalizzazione di 30 GIORNI dopo il versamento della quota sociale.
11 Si intende che ogni pescatore, in possesso del permesso di pesca dell’Associazione Pescatori del Vanoi, sia a conoscenza delle norme di legge che ne regolano l’attività.
12 L’Associazione Pescatori del Vanoi non risponde per danni e/o incidenti alle persone e/o alle cose di qualsiasi natura esse siano.
13 Il presente Regolamento, si intende accettato e condiviso da tutti:
SOCI E OSPITI.

SEZIONE TORRENTI
• DIVIETO DI CATTURA DEL TEMOLO.
Limite massimo di catture giornaliere pari a 5 CON MISURA MINIMA DI cm 20, MARMORATA cm 35.
Zona NK1-NK2 (prelievo nullo) NESSUNA CATTURA pesca consentita con solo 1 mosca senza ardiglione, non è consentita la pesca con più mosche su unica lenza.
Divieto di pesca con il bigattino e la pasturazione di qualsiasi tipo.
È consentita la pesca con UNA SOLA CANNA, è vietata qualsiasi altra forma di pesca compresa con le mani.
Divieto di esercitare qualsiasi tipo di pesca dal 1° OTTOBRE FINO A NUOVA APERTURA.
L’Associazione pescatori del Vanoi rende noto che sono istituite 2 ZONE NO-KILL (prelievo nullo) denominate NK1-NK2, esse sono dislocate rispettivamente nel tratto del torrente VALSORDA che attraversa l’abitato di CAORIA e precisamente dalla briglia di captazione a monte del paese fino alla confluenza con il torrente VANOI e nel tratto del torrente VANOI dalla confluenza Rio Viosa fino a confluenza Val de Scala (ex zona XM).
L’Associazione pescatori del Vanoi rende noto che è stata istituita una zona a DIVIETO DI PESCA nel tratto di torrente LOZEN e precisamente dal ponte del Ristorante LOZEN fino a valle della sesta briglia in direzione Calaita.

SEZIONE LAGO DI CALAITA
• LIMITE MASSIMO DI CATTURE GIORNALIERE PARI A 5 TROTE FARIO CON MISURA cm 20.
Divieto di pesca con il bigattino e con qualsiasi specie di pesce vivo o morto, è altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione.
È consentita la pesca con due canne e vietata qualsiasi altra forma di pesca compresa quella con le mani.
Obbligo di rispettare i giorni di apertura di pesca fissati.

SEZIONE LAGO DI REGANEL
• LIMITE MASSIMO DI CATTURE GIORNALIERE PARI A 3 SALMERINI CON MISURA cm 20.
Divieto di pesca con il bigattino e con qualsiasi specie di pesce vivo o morto, è altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione.
È consentita la pesca con una canna e vietata qualsiasi altra forma di pesca compresa quella con le mani.
Obbligo di rispettare i giorni di apertura di pesca fissati.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1 PESCA DI SOTTOMISURE:
ritiro del permesso di 2 mesi per ogni trota sottomisura.
2 PESCA NOTTURNA O IN PERIODI NON CONSENTITI: ritiro del permesso per 12 mesi.
3 PESCA con più attrezzi di quelli consentiti o non ammessi alla legge: ritiro del permesso per un mese.
4 CATTURA DI PESCI oltre il numero consentito: ritiro del permesso per un mese per ogni trota in più.
5 OFFESE AL GUARDAPESCA: ritiro del permesso per 4 mesi.
6 CUMULO DI PESCI catturati da parte di due o più pescatori: ritiro del permesso di un mese.
7 INOSSERVANZA DELLE REGOLE CONCERNENTI IL LAGO DI REGANEL: sospensione del permesso di 90 GIORNI (da scalare l’anno successivo in caso di sanzione
a fine stagione).
8 PER INNOSSERVANZA di qualsiasi norma non compresa sopra: ritiro del permesso di un mese.
In tutti i casi di infrazione alle norme del presente Regolamento e alle leggi Provinciali, il permesso di pesca verrà immediatamente ritirato dal Guardapesca e consegnato al
Presidente dell’Associazione Pescatori del Vanoi. Alla scadenza della sanzione, il Socio provvederà al suo ritiro presso l’Associazione. I periodi di sospensione, saranno computati durante la stagione di pesca e si prolungheranno alla stagione successiva. Oltre alle presenti sanzioni, nei casi di violazioni al Regolamento alla Legge Provinciale, sarà elevato verbale di contravvenzione e inviato al Servizio Faunistico della Provincia di Trento.
Tutte le sospensioni di cui sopra saranno applicate direttamente dal comitato dei Probiviri e sono INAPPELLABILI.
L’Associazione declina ogni responsabilità in caso di infortunio nell’esercizio della pesca.